Domani, 24 luglio 2026, alle 00:01 ora della costa est, scade la sovrattassa del 10% sulle importazioni introdotta dagli Stati Uniti il 24 febbraio con la Proclamation 11012. La legge (Section 122 del Trade Act del 1974) la consente per 150 giorni al massimo, salvo proroga del Congresso. La sovrattassa si somma al dazio ordinario (MFN) ma non si applica ai prodotti colpiti dai dazi Section 232 né a varie esenzioni, tra cui farmaci, alcuni prodotti agricoli e autovetture. Restano aperti altri procedimenti.
I procedimenti aperti al 22 luglio
| Misura | Stato | Rilevanza per l’Italia |
|---|---|---|
| Section 122, sovrattassa 10% | Il 7/5 il Tribunale del commercio internazionale l’ha giudicata illegittima, con effetti per tre soli ricorrenti; l’11/6 la Corte d’appello federale ha sospeso la sentenza | Si applica fino al 24/7 |
| Section 301, lavoro forzato | Avviata il 12/3 su 60 economie; il 5/6 proposta di dazio aggiuntivo del 10% per l’UE; udienza il 7/7; decisione non ancora pubblicata | Esclusi i prodotti soggetti a Section 232 |
| Section 301, sovraccapacità produttiva | Avviata l’11/3 su 16 economie, UE compresa; udienze 5-8 maggio | Nessuna decisione pubblicata |
| Section 232, farmaci | Proclamation del 2/4: 100% sui farmaci brevettati, 15% per l’UE; dal 31/7 per le imprese in allegato, dal 29/9 per le altre | Esclusi i generici |
| Section 232, acciaio, alluminio, rame | Dal 6/4 dazio sul valore intero del prodotto; dall’8/6 aliquota del 25% per un gruppo di derivati, con dazio complessivo del 15% per i prodotti UE | Meccanica e componentistica |
| Section 232, aeromobili e parti | Proclamation del 9/7: nessun dazio immediato, 180 giorni di negoziati | Filiera aerospaziale |
Lavoro forzato: la proposta USTR e la posizione europea
Nella proposta del 5 giugno l’UE è tra le sei economie che, secondo l’USTR, hanno un divieto di importazione di beni prodotti con lavoro forzato ma non lo applicano in modo efficace; per queste il dazio aggiuntivo proposto è del 10%. Il 3 giugno la Commissione europea ha definito ingiustificati dazi imposti su questa base.
Il 25 giugno il Consiglio UE ha approvato in via definitiva i regolamenti che attuano la parte tariffaria della dichiarazione congiunta UE-USA del 21 agosto 2025: via i dazi residui sui beni industriali americani e accesso preferenziale per alcuni prodotti agricoli e ittici. La Commissione potrà sospendere le preferenze se gli Stati Uniti non rispettano gli impegni.
L’export italiano verso gli USA nel 2026
Secondo i dati ISTAT diffusi il 16 luglio, tra gennaio e maggio 2026 l’Italia ha esportato negli Stati Uniti merci per 30,3 miliardi di euro, il 2,3% in più dello stesso periodo del 2025. La crescita è inferiore a quella dell’export totale (+3,4%). A maggio, invece, -3,6% su base annua.
La media nasconde andamenti molto diversi. Crescono farmaceutica (7,7 miliardi, +12,4%), mezzi di trasporto (4,4 miliardi, +10,8%) e macchinari (5,4 miliardi, +7,3%). Scendono alimentari e bevande (-12,4%), metalli (-10,2%) e mobili (-16,6%). Il confronto può risentire di spedizioni anticipate o rinviate nel 2025 per i dazi: è un’ipotesi, non verificabile con questi dati.
Cosa significa per le PMI
Dal 24 luglio, se non entrano in vigore nuove misure, la maggior parte delle merci italiane pagherà solo il dazio MFN, salvo i prodotti soggetti a Section 232. Ma l’USTR può decidere in qualsiasi momento sul dazio per il lavoro forzato. Nelle offerte conviene chiarire chi sostiene i dazi (Incoterm) e prevedere una clausola di revisione. Dal 24 luglio, inoltre, la CBP sospende a tempo indeterminato l’esenzione de minimis per le spedizioni postali. Chi ha pagato dazi IEEPA come importatore registrato può chiederne il rimborso con la procedura CAPE della CBP, attiva dal 20 aprile.
Troisi Ricerche affianca le PMI nell’analisi dei dati di mercato per prodotto e paese, utile a valutare l’esposizione ai dazi.



