Per molte PMI i dazi sono la voce più temuta di un’offerta fuori dall’Unione europea. Il loro peso reale, però, non dipende solo dall’aliquota: conta il valore su cui il dazio si calcola, quali imposte vi si aggiungono e se la merce può usare un accordo preferenziale dell’UE.
Classificazione, origine e accordi sono trattati nella guida dedicata a TARIC e regole di origine.
Le tre variabili che fanno il costo
- L’aliquota del paese di destinazione. La fissa il paese importatore sul codice doganale del prodotto. La banca dati TARIC riguarda le importazioni nell’UE: per i dazi che pagherà il vostro cliente all’estero lo strumento ufficiale è My Trade Assistant del portale Access2Markets della Commissione europea.
- La base di calcolo. Nell’UE il valore in dogana comprende trasporto e assicurazione fino al luogo di ingresso nel territorio dell’Unione (art. 71 del Codice doganale dell’Unione): una logica di tipo CIF. Negli Stati Uniti il prezzo pagato o da pagare esclude i costi di trasporto e assicurazione internazionali (19 U.S.C. § 1401a): la base è più vicina al valore FOB.
- Le imposte che seguono il dazio. Nell’UE la base dell’IVA all’importazione include i dazi e le spese di trasporto fino alla prima destinazione (direttiva 2006/112/CE, art. 86): il dazio genera a sua volta imposta. In Brasile all’imposta di importazione (II) si aggiungono IPI, PIS/COFINS, ICMS e altri prelievi, secondo il portale del governo brasiliano.
Esempio 1: stessa aliquota, base diversa
Esempio ipotetico: spedizione con valore FOB di 10.000 euro, nolo marittimo di 800 euro, assicurazione di 50 euro e un’aliquota del 5% scelta solo a scopo illustrativo.
| Voce | Paese che tassa sul FOB | Paese che tassa sul CIF |
|---|---|---|
| Valore imponibile | 10.000,00 € | 10.850,00 € |
| Dazio al 5% | 500,00 € | 542,50 € |
| Incidenza sul valore FOB | 5,0% | 5,4% |
| Con accordo UE e prova d’origine valida | 0 € sulle linee liberalizzate | 0 € sulle linee liberalizzate |
La differenza di base vale qui 42,50 euro per spedizione. Cresce con il peso del nolo, quindi soprattutto per merci voluminose e di basso valore unitario.
Esempio 2: gli Stati Uniti a marzo 2026
Il 20 febbraio 2026 la Corte Suprema, nella causa Learning Resources, Inc. v. Trump, ha stabilito che la legge IEEPA non autorizza il Presidente a imporre dazi. Cade così la base giuridica dei dazi «reciproci», compreso il tetto del 15% che dal 2025 valeva per la maggior parte delle merci UE (il maggiore tra dazio MFN e 15%). Con la Proclamation 11012, dal 24 febbraio 2026 si applica invece una sovrattassa temporanea del 10% ad valorem, in aggiunta al dazio ordinario, fino al 24 luglio 2026. Ne sono esclusi, tra gli altri, i beni soggetti ai dazi della Section 232 e i prodotti elencati in un allegato apposito.
| Voce (valore in dogana 10.000 $) | Aliquota | Importo |
|---|---|---|
| Dazio MFN (ipotesi) | 3% | 300,00 $ |
| Sovrattassa Section 122 | 10% | 1.000,00 $ |
| Merchandise processing fee (anno fiscale 2026) | 0,3464% (min 33,58 $, max 651,50 $) | 34,64 $ |
| Totale oneri all’importazione | 13,3% | 1.334,64 $ |
Il confronto con il regime precedente dipende dal dazio MFN del prodotto. Con un MFN del 3% il carico scende dal 15% al 13%; con un MFN dell’8% sale dal 15% al 18%. Le merci soggette alla Section 232 seguono regole proprie: acciaio e alluminio sono al 50% dal 4 giugno 2025, mentre per auto e componenti UE vale un’aliquota complessiva del 15%.
La mappa: dove l’accordo UE fa la differenza
Il dazio MFN è quello che un paese applica alle merci senza preferenze. Per la Corea del Sud la media è del 13,6%, ma le merci di origine UE usano l’accordo di libero scambio in vigore dal 2015. Per l’India (15,0%) i negoziati con l’UE si sono conclusi il 27 gennaio 2026, ma l’accordo non è in vigore. Per il Brasile (13,5%) l’accordo UE-Mercosur è stato firmato il 17 gennaio 2026 ma a metà marzo non è ancora applicato. Gli Stati Uniti hanno un MFN medio basso (3,5%), a cui però nel 2026 si somma la sovrattassa descritta sopra.
Sono medie: l’aliquota della vostra voce doganale può essere molto diversa e va verificata sul codice specifico.
Le leve per ridurre l’incidenza
- Classificare il prodotto prima di fare il prezzo.
- Verificare se il mercato ha un accordo con l’UE e se il prodotto rispetta le regole di origine: senza prova dell’origine valida si paga il dazio pieno.
- Scegliere l’Incoterm sapendo chi paga il dazio: con DDP lo sostiene il venditore, anche quando le aliquote cambiano dopo la firma del contratto.
- Inserire nei contratti di durata una clausola di revisione del prezzo legata a variazioni dei dazi.
«Un errore di calcolo sui dazi può rendere il prodotto invendibile o azzerare il margine», osserva il prof. Andrea Troisi. Troisi Ricerche affianca le PMI nella stima dei costi doganali in fase di offerta.



